Documento pubblico sulle modalità operative del registro e sui dispositivi a tutela della sua operatività
1. Premesse
1.1. Di seguito sono descritte le modalità operative del registro e sui dispositivi a tutela della sua operatività. Il contenuto della seguente pagina è redatto da Fleap S.p.A., partita iva 10789050969, REA MI – 2557333 (“Fleap” o anche la “Società”) iscritta all’albo dei Responsabili del Registro tenuto da Consob con delibera n. 23295 del 23 ottobre 2024. Nel prosieguo il riferimento ai “Servizi” deve essere inteso come fatto ai servizi di conservazione del registro ai sensi del D.L. 25 del 17 marzo 2023 come convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.
1.2. Il Documento è accessibile tramite:
- l’Applicativo Emittente nella schermata principale;
- sul sito internet della Società al link [https://fleap.io/];
- su richiesta dell’interessato che può contattare Fleap mediante invio di e-mail al seguente indirizzo [email protected];
1.3 La Società rende noto che copia del presente Documento viene condivisa con ciascuna Emittente che sottoscrive il contratto per la fruizione dei Servizi.
2. Strumenti finanziari scritturabili e servizi offerti
2.1. Descrizione delle categorie di strumenti finanziari scritturabili nel registro
Fleap eroga i propri Servizi relativamente alle seguenti categorie di strumenti finanziari:
- azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del Codice civile;
- obbligazioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione VII del Codice civile;
- titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2483 Codice civile italiano;
- agli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell’ordinamento italiano;
- azioni e quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all’art. 1, comma 1, lettera l) del TUF.
Gli strumenti di cui sopra, gli “Strumenti Finanziari Digitali”.
La disponibilità degli Strumenti Finanziari Digitali per ciascun titolare di tali strumenti (“Titolare”) si basa sui rapporti intercorrenti tra il Titolare e l’emittente di tali Strumenti Finanziari Digitali o altra entità che, in ragione del proprio status è autorizzata, ai sensi della normativa applicabile, a creare e assegnare una delle tipologie di Strumenti Finanziari Digitali di cui al precedente paragrafo 2.1.1. (“Emittente”).
Fleap eroga esclusivamente i Servizi come meglio definiti al successivo paragrafo 2.2. e non è parte del rapporto intercorrente tra il Titolare e l’Emittente di riferimento sulla base del quale sono emessi gli Strumenti Finanziari Digitali assegnati al Titolare stesso. Fleap è altresì estranea, salvo per gli obblighi gravanti sulla stessa in ragione della normativa applicabile in qualità di responsabile del registro, rispetto alle vicende che intercorrono tra l’Emittente e il Titolare di Strumenti Finanziari Digitali.
2.2. Servizi offerti da Fleap
Fleap offre i seguenti Servizi:
- i servizi tecnici necessari all’emissione e al trasferimento degli Strumenti Finanziari Digitali mediante utilizzo di un registro per la circolazione digitale;
- la messa a disposizione dell’Emittente e del Titolare di Strumenti Finanziari Digitali di un applicativo accessibile on-line, come meglio descritto nel prosieguo, per accedere agli Strumenti Finanziari Digitali, accedere alle informazioni pertinenti, interagire con gli organi societari e gli altri Titolari di Strumenti Finanziari Digitali dell’Emittente, prendere visione di documentazione tecnica e informativa relativa all’Applicativo Emittente.
2.3. Modelli operativi messi a disposizione degli investitori per il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari;
Per permettere agli investitori e Titolari di accedere e disporre degli Strumenti Finanziari Digitali, Fleap ha adottato un modello basato su una piattaforma digitale (l’“Applicativo Emittente”) che consente a ciascun Titolare di accedere ai propri Strumenti Finanziari Digitali, estrarre le informazioni pertinenti, esercitare i propri diritti e interagire, nei limiti previsti dallo statuto dell’Emittente (o altro documento equipollente) e della normativa applicabile con quest’ultima.
L’accesso all’Applicativo Emittente avviene tramite accesso al sito internet: https://dc.fleap.io.
L’accesso è consentito agli utenti (compresi i Titolari di Strumenti Finanziari Digitali) mediante l’inserimento delle credenziali di accesso e inserimento di OTP one-time password tramite uno degli applicativi per l’autenticazione autorizzati dalla Società. L’identità degli utenti è garantita grazie alla verifica tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Il Titolare di Strumenti Finanziari Digitali non dispone delle chiavi private associate ai singoli Strumenti Finanziari Digitali. Ogni istruzione o altro atto dispositivo consentito dovrà essere immesso tramite l’Applicativo Emittente.
2.4. Modelli di pagamento previste per consentire le operazioni su Strumenti Finanziari Digitali
Fleap non offre servizi di pagamento (né direttamente né tramite soggetti terzi) in relazione alle operazioni su Strumenti Finanziari Digitali. Operazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il versamento del prezzo di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Digitali oggetto di nuova emissione o il pagamento di dividendi o altri importi dovuti in forza della titolarità di Strumenti Finanziari Digitali sono rimessi, a seconda dei casi, al Titolare di tali Strumenti Finanziari Digitali e/o all’Emittente che dovranno avvalersi di intermediari abilitati di propria fiducia.
3. Modalità operativa del registro e dispositivi a tutela della sua operatività
3.1. Descrizione generale dell’infrastruttura tecnologica
I Servizi sono offerti da Fleap mediante un’infrastruttura tecnologica che si compone di tre componenti fondamentali, ossia:
(i) l’Applicativo Emittente – piattaforma on-line che permette l’ordinato accesso e interazione tra il Titolare di Strumenti Finanziari Digitali con l’Emittente e gli altri Titolari;
(ii) il Sistema di Gestione del Registro – ossia l’insieme di sistemi tecnologici gestiti da Fleap per l’erogazione dei Servizi;
(iii) l’Applicativo Mobile – ossia l’applicativo, compatibile con la maggior parte dei dispositivi mobili, che permette, in alternativa all’uso dell’Applicativo Emittente, al Titolare di Strumenti Finanziari di esprimere il proprio voto in occasione della partecipazione ad assemblee o altri momenti consultivi in conformità allo statuto dell’Emittente e della normativa applicabile.
Il Sistema di Gestione del Registro si basa sulla tecnologia DLT denominata Hyperledger Fabric che a sua volta si compone di:
(a) I Microservizi, i Processi e i Protocolli gestiti su un cluster Kubernetes che consentono la gestione del Registro;
(b) gli Smart Contract ossia il codice, eseguito su Hyperledger Fabric, che permette diverse operazioni on-chain (ossia direttamente su DLT) tra cui, in particolare, l’emissione di nuovi Strumenti Finanziari Digitali o il loro trasferimento;
(c) un DLT API Layer, che costituisce il punto di accesso agli Smart Contract;
(d) il Registro, ossia l’insieme di dati contenuti tramite il Sistema di Gestione del Registro all’interno del quale sono conservati i dati relativi agli Strumenti Finanziari Digitali.
I nodi che compongono la rete e gli applicativi necessari all’erogazione dei Servizi sono ospitati su sistemi cloud di IBM. Oltre ai presidi di sicurezza implementati da IBM, la Società adotta un approccio basato su cluster Kubernetes che migliora la robustezza complessiva dell’architettura implementata.
Di seguito è fornita una esemplificazione grafica del rapporto tra Applicativo Emittente e Registro.
3.2. Descrizione specifica relativa all’utilizzo della tecnologia a registro distribuito
Le interazioni tra i Titolari di Strumenti Finanziari Digitali e il Registro avviene esclusivamente tramite l’Applicativo Emittente per garantire un’adeguata standardizzazione dei processi e una riduzione del rischio di errori. Pertanto, la lettura e scrittura delle informazioni del Registro avviene tramite l’Applicativo Emittente che trasmette e veicola le necessarie istruzioni al Registro.
Le interazioni ammissibili tramite l’Applicativo Emittente si basano su profili specifici, corrispondenti ai rapporti qualificati esistenti tra i Titolari di Strumenti Finanziari Digitali, l’Emittente e gli altri partecipanti alla vita dell’Emittente tra cui, in particolare, i membri degli organi societari. L’identificazione del profilo assegnato al Titolare di Strumenti Finanziari Digitali è determinata in ragione del rapporto qualificato sottostante.
La tecnologia DLT permette la conservazione per il tramite del Registro delle informazioni relative alla titolarità e alle caratteristiche degli Strumenti Finanziari Digitali. Il Registro costituisce la base dati tramite la quale l’Applicativo Emittente riceva e processa le relative informazioni e permette la fruizione di specifiche funzionalità (ad es., la generazione di estratti del contenuto del Registro, il computo dei quorum assembleari).
L’aggiornamento del Registro in Hyperledger Fabric avviene attraverso il processo “execute-order-validate”: questo modello si articola in tre fasi distinte che assicurano la corretta propagazione e l’immutabilità dei dati sulla DLT.
(i) Fase di Esecuzione: in questa fase iniziale, le transazioni individuali vengono elaborate dai Nodi Peer tramite l’esecuzione degli Smart Contracts.
(ii) Fase di Ordinamento: una volta completata l’esecuzione, i nodi inviano le transazioni proposte agli Orderer. Gli Orderer ricevono le transazioni dai vari Nodi Peer e le raggruppano in blocchi che vengono distribuiti ai Nodi Peer. Questo garantisce che tutti i Nodi Peer ricevano e memorizzino i blocchi nello stesso ordine, un aspetto fondamentale per mantenere la coerenza e l’integrità dei dati nel Registro.
(iii) Fase di Validazione: infine, ogni Nodo Peer convalida i blocchi ricevuti. Questo passaggio include la verifica che le transazioni all’interno dei blocchi non contradicano transazioni precedenti, assicurando così la coerenza dell’intero Registro. Ogni Nodo Peer, una volta che valida correttamente un blocco, lo memorizza nella propria copia del Registro, garantendone così l’immutabilità.
Di seguito si forniscono maggiori informazioni sul sistema DLT adottato dalla Società:
- I nodi sono server localizzati nell’area geografica di Francoforte;
- Per garantire prestazioni ottimali la Società implementa logiche di ottimizzazione delle risorse utilizzate, anche mediante meccanismi di auto-scaling idonei a garantire una espansione delle risorse disponibili in caso di carico elevato.
3.3. Descrizione degli accordi per il ricorso a soggetti terzi
Nell’erogazione di servizi terzi, la Società si avvale di soggetti terzi ed in particolare:
- IBM: che fornisce servizi di cloud computing alla Società;
- Infocert: che fornisce, sulla base di un apposito contratto con la Società, servizi di validazione mediante SPID, Firma Elettronica Qualificata e Archiviazione Sostitutiva;
- Cloudflare: che fornisce servizi alla Società per la messa in sicurezza e l’ottimizzazione delle prestazioni degli applicativi e delle API.
- MailGun: con la quale società Fleap ha stipulato un contratto a consumo per l’invio di e-mail dalla Società verso gli indirizzi e-mail degli Utenti. Viene utilizzato per notificare gli utenti delle attività eseguite all’interno dell’Applicativo Emittente.
La Società adotta meccanismi di monitoraggio per assicurare che i fornitori eroghino i propri servizi in conformità ai termini contrattuali sottoscritti. La lista dei fornitori può cambiare in conseguenza delle valutazioni della Società, anche al fine di migliorare i Servizi prestati. In caso di sostituzione di uno o più fornitori, la Società aggiorna la presente sezione del Documento.
3.4. Descrizione dei meccanismi e dei dispositivi collegati per la continuità operativa e il ripristino dell’attività
In relazione al cluster Kubernetes, sono state implementate due distinte strategie di Disaster Recovery (DR):
- La prima si applica all’infrastruttura Kubernetes;
- La seconda si applica database applicativi (ad es., MariaDB e CouchDB).
Infrastruttura Kubernetes
La prima strategia è progettata per proteggere l’infrastruttura Kubernetes, includendo i dati dei pod di Kubernetes attivi al momento del backup.
I backup generati vengono archiviati in un bucket dedicato dell’Object Storage IBM.
- Il Recovery Time Objective (RTO) di questa strategia è di circa 30 minuti.
- Il Recovery Point Objective (RPO) è fissato a 24 ore, dato che i backup di Kubernetes vengono eseguiti giornalmente.
Database Applicativi
Per il backup dei database applicativi la Società esegue un dump SQL per MariaDB e un dump dei documenti per CouchDB.
- Il Recovery Time Objective (RTO) di questa strategia è di 20 minuti.
- Il Recovery Point Objective (RPO) è fissato a 24 ore, poiché i database applicativi vengono eseguiti quotidianamente.
3.5. Descrizione della strategia di transizione applicabili agli strumenti finanziari
Sezione I - Strumenti di Emittenti Terzi
Relativamente alla strategia di transizione, la Scrivente osserva innanzitutto come le transizioni siano generalmente classificabili nelle seguenti principali categorie:
(i) transizione omogenea dai Registri tenuti dalla Società ai registri tenuti da un altro soggetto autorizzato (ad es., un altro Responsabile del Registro);
(ii) transizione eterogenea (con cambiamento della legge di circolazione). Può ulteriormente distinguersi tra:
- la transizione dal Registro a mezzi analogici (libri o certificati cartacei);
- la transizione dal Registro a dematerializzazione “ordinaria” ex art. 83- bis e ss. TUF.
La strategia di Transizione è disponibile ed è attuata in ciascuna delle seguenti fattispecie:
(a) decisione volontaria dell’Emittente di avvalersi di un altro fornitore o passaggio ad una legge di circolazione diversa per gli strumenti di propria emissione;
(b) obbligo per l’Emittente di avvalersi di forme diverse di tenuta degli Strumenti Finanziari Digitali (ad es., in conseguenza dell’ammissione a negoziazione degli strumenti emessi in una sede di negoziazione non compatibile con le DLT);
(c) cessazione del registro;
(d) cancellazione della Società dall’elenco dei responsabili del registro ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), del D.L. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla Legge 10 maggio 2023, n. 52;
(e) avvio di una procedura di liquidazione della Società.
Nei casi di Transizione di cui alle lettere (a) e (b) del paragrafo 1.2, la Società applica una procedura standard che può essere così descritta e divisa in fasi:
(i) Ricezione della Richiesta: la Società riceverà la richiesta proveniente dall’Emittente che dovrà contenere un’esplicita richiesta di procedere ad una transizione (omogenea o eterogenea) indicando le caratteristiche della transizione indicando in particolare: (a) il tipo di transizione; (b) se del caso, il nuovo fornitore di servizio di conservazione del Registro; (c) eventuali ulteriori informazioni utili per eseguire la transizione;
In caso di attivazione di una Transizione, un avviso sarà dato ai Titolari di Strumenti Finanziari Digitali tramite l’Applicativo Emittente.
(ii) Verifiche preliminari: la Società procederà entro 3 (tre) giorni lavorativi ad una verifica preliminare della richiesta di transizione trasmettendo all’Emittente un riscontro di ricezione della richiesta con indicazione sintetica dei punti che seguono;
(iii) Scaricamento dei dati: entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi la Società fornirà all’Emittente che abbia chiesto la transizione un report completo certificato dalla Società relativo alla titolarità di tutti gli Strumenti DLT conservati tramite il Sistema di Gestione del Registro e sulla base del contenuto dei propri sistemi, i vincoli eventualmente apposti e le caratteristiche degli Strumenti DLT; il report sarà inviato tramite l’Applicativo Emittente e via PEC all’Emittente;
(iv) Disattivazione del Registro: successivamente all’invio del report di cui al punto (iii), la Società:
- (a) Riscontrerà eventuali osservazioni provenienti dall’Emittente circa il contenuto del report di cui al punto (iii). Nel caso in cui le osservazioni abbiano carattere informativo (ad es., spiegazione dei dati senza rilievi sulla correttezza dei dati stessi) la Società fornirà il riscontro entro 1 giorni lavorativo dalla richiesta; se invece si tratta di richieste di integrazione o modifica dei dati indicati il tempo di lavorazione sarà pari a 5 (cinque) giorni lavorativi;
- (b) Dalla data di invio del report saranno sospese le attività di aggiornamento del Registro tramite l’Applicativo Emittente;
- (c) Entro 60 (sessanta) giorni dall’invio del report, l’Emittente dovrà procedere all’attivazione delle modalità di rappresentazione degli Strumenti DLT di propria scelta e, quindi ad esempio, procedere all’emissione di certificati cartacei o censimento dei propri strumenti tramite un diverso Responsabile del Registro;
- (d) Al termine dei 60 (sessanta) giorni la Società procederà a disattivare permanentemente il Registro per gli Strumenti DLT emessi dall’Emittente e procederà all’archiviazione delle relative informazioni per finalità di conservazione documentale interna. Tramite gli strumenti di contatto/monitoraggio (tra cui, in particolare, l’Applicativo Emittente) messi a disposizione dei Titolari di Strumenti.
DLT la Società darà evidenza della disattivazione del Registro con indicazione della data finale di disattivazione indicando la tipologia di transizione richiesta dall’Emittente (omogenea o eterogenea).
Nei casi di Transizione di cui alle lettere (c), (d) e (e) del paragrafo 1.2 , la Società avviserà l’Emittente per iscritto nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento, indicando la necessità di procedere con la Transizione e indicando espressamente:
(a) le ragioni dell’avvio della Transizione;
(b) l’impegno a comunicare senza indugio eventuali diverse modalità di attuazione della strategia di Transizione ove richieste dall’Autorità.
Ove compatibili con le eventuali specifiche indicazioni provenienti dall’Autorità ai sensi della precedente lettera (b), la Società implementerà le seguenti azioni:
(ii) Entro i 5 (cinque) giorni successivi la Società invierà all’emittente un report completo certificato dalla Società con le informazioni e secondo le modalità individuate al paragrafo 1.3 sub. (iii);
(iii) Successivamente alla trasmissione del report, la Società procederà alla disattivazione del registro con modalità analoghe a quelle individuate al paragrafo 1.3 sub. (iv).
Restano in ogni caso impregiudicate le norme in materia previste dal D.L. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla Legge 10 maggio 2023, n. 52.
L’Emittente è altresì informata della circostanza che:
- (i) nel caso di cessazione del registro, di avvio di una procedura di liquidazione della Società, oppure di cancellazione della Società dall’elenco dei responsabili del registro, la Consob può promuovere gli accordi necessari ad assicurare l’attuazione della strategia di Transizione e può disporre il trasferimento delle scritturazioni medesime ad un registro diverso dalla Società previo consenso del relativo responsabile. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni, la Consob vigila sull’attività dell’Emittente, e
- (ii) nei casi di avvio di una procedura di gestione della crisi, l’attuazione della strategia di Transizione o, quando necessario, il trasferimento ad un registro diverso da quello individuato nella presente strategia di Transizione possono essere eseguiti anche in deroga alla disciplina ordinaria della procedura.
Sezione II - Strumenti Propri
Con riferimento agli strumenti emessi dalla Società, la strategia di transizione verrà attivata in una delle seguenti fattispecie:
- delibera dell’Emittente di mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali di propria emissione;
- cessazione del registro;
- cancellazione dall’elenco ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettere a), b), d), e), f), e g), del D.L. 17 marzo 2023, n. 25 come convertito dalla Legge 10 maggio 2023, n. 52;
- avvio di una procedura di liquidazione;
e sarà analoga a quella prevista per gli emittenti terzi con i seguenti necessari adattamenti:
(i) Lo scaricamento dei dati sarà eseguito dalla Società e copia dei dati (report) sarà trasmessa a tutti i titolari di Strumenti DLT dell’Emittente;
(ii) Eventuali osservazioni provenienti dai Titolari di Strumenti DLT saranno oggetto di riscontro entro 5 (cinque) giorni lavorativi;
(iii) Dalla data di invio del report saranno sospese le attività di aggiornamento del Registro;
(iv) Entro 60 (sessanta) giorni la Società procederà all’adozione alla modalità prescelta di rappresentazione degli Strumenti DLT;
Al termine dei 60 giorni la Società procederà alla disattivazione del Registro e all’archiviazione documentale delle relative informazioni
3.6. Descrizione della polizza assicurativa
La Società ha stipulato una polizza assicurativa con Lloyd’s Insurance Company S.A., n. A44C424611P-LB di tipo “RC Professionale” a copertura dei rischi derivanti dall’erogazione dei Servizi da parte di Fleap della durata di 12 mesi e soggetta a rinnovo. La polizza prevede un massimale pari a 2.500.000,00 di euro. La copertura assicurativa include: (i) perdita accidentale di documenti e dati informatici per l’attività svolta dalla Società in qualità di responsabile del registro; (ii) perdita di fondi; (iii) perdita di garanzie reali; (iv) perdita di uno strumento finanziario digitale conservato dalla Società; (v) dichiarazioni false e fuorvianti; (vi) atti, errori od omissioni che causano la violazione di obblighi legali e regolamenti, inclusi i doveri di competenza e cura nei confronti dei clienti e degli obblighi di riservatezza; (vii) copertura per danni derivanti dall’omissione di stabilire, implementare e mantenere procedure appropriate per prevenire i conflitti di interesse; (viii) perdite finanziari a seguito di interruzioni dell’attività, disfunzioni del sistema o cattiva gestione dei processi della Società in qualità di responsabile del registro.
FAQ
Le domande tecniche più frequenti
Quali sono gli strumenti finanziari scritturabili su registro DLT?
- azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del Codice civile;
- obbligazioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione VII del Codice civile;
- titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2483 Codice civile italiano;
- agli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell’ordinamento italiano;
- azioni e quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all’art. 1, comma 1, lettera l) del TUF.
Grazie alla propria piattaforma Fleap offre la digitalizzazione di altri strumenti tra cui le quote di SRL e Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP). Tuttavia, questi strumenti ulteriori (non ricompresi nel perimetro del DL Fintech) sono soggetti ad una disciplina parzialmente diversa.
Che azioni posso effettuare su Fleap come titolare di strumenti finanziari scritturati su registro DLT?
Fleap tramite l’accesso ad un applicativo online offre i seguenti servizi ad un titolare di strumenti finanziari scritturati su registro DLT:
- visualizzazione dei propri strumenti finanziari;
- gestione e cessione dei propri strumenti finanziari;
- esercizio dei diritti derivanti dal possesso di strumenti finanziari;
- costituzione di vincoli sugli strumenti scritturati;
- mettersi in contatto con gli altri titolari di strumenti finanziari e con l’emittente.
Posso trasferire strumenti finanziari a chiunque?
Fleap non è un mercato di strumenti finanziari e, pertanto, Fleap non esegue richieste di acquisto o di vendita di strumenti finanziari individuando la controparte della compravendita. Tuttavia, tramite Fleap è possibile trasferire i propri strumenti finanziari a terzi previo completamento della procedura di onbaording sulla piattaforma. Agli strumenti finanziari tenuti tramite registro DLT si applicheranno i vincoli previsti dallo statuto dell’emittente.
Come Società registrata su Fleap che operazioni posso effettuare?
Fleap tramite l’accesso ad un applicativo online offre i servizi ad una Società per:
- l’emissione di strumenti finanziari digitali mediante l’uso di un registro per la circolazione digitale;
- interagire con i titolari di strumenti finanziari e gli altri organi societari.
E’ possibile trasferire gli strumenti finanziari scritturati nel registro DLT di Fleap su un altro registro DLT oppure su un sistema analogico (es. libro o certificati cartacei)?
Sì, Fleap dispone di una procedura operativa di transizione che, una volta pervenuta richiesta esplicita, procederà allo scaricamento dei dati e la successiva disattivazione del registro DLT relativamente all’emittente che ha richiesto il trasferimento.
Tutte le operazioni eseguite su Fleap vengono scritturate sul registro DLT?
Sì, tutte le operazioni legate agli strumenti finanziari ed all’esercizio dei diritti legati agli strumenti richiamate dal DL Fintech vengono scritturate da Fleap nel registro DLT.
Fleap è autorizzata a erogare servizi di tokenizzazione?
Fleap è stata autorizzata da Consob in data 23 ottobre 2024 come responsabile del registro ai sensi della sezione 3 e 4 dell’articolo 19 d.l. 17 marzo 2023, n.25 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023 e all’articolo 5 del Regolamento DLT (denominato “DL Fintech”).
Come si accede a Fleap?
Per accedere a Fleap è necessario collegarsi al sito https://dc.fleap.io tramite una connessione internet stabile ed attiva. Per accedere sono necessarie le credenziali (username, password) e l’OTP di autenticazione a due fattori, che vengono settate al momento della prima registrazione, a seguito dell’invito ad accedere da parte di una delle società che hanno acquistato il servizio di Fleap.