Ne abbiamo già parlato nel nostro articolo dedicato al Decreto legge Fintech: finalmente anche l’Italia ha una normativa che regolamenta l’emissione...
Questo significa che le informazioni nel registro distribuito possono essere aggiornate simultaneamente e in tempo reale da tutti i partecipanti alla rete, sebbene questa azione per sicurezza possa essere effettuata solo successivamente all’espressione del consenso unanime.
Ora possiamo scendere nel dettaglio e comprendere meglio le peculiarità del registro distribuito per la circolazione degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo quanto riportato nel DL Fintech.
azioni;
obbligazioni;
i titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata;
ulteriori titoli di debito;
le ricevute di deposito relative ad obbligazioni;
strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;
azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiano (OICR).
il responsabile di registro;
il gestore di un SS DLT, ovvero di un sistema di regolamento strumenti finanziari DLT;
il gestore di una TSS DLT, ovvero di un sistema di regolamento e negoziazione di strumenti finanziari DLT;
la Banca d'Italia;
il Ministero dell'economia e delle finanze;
ulteriori soggetti eventualmente individuati.
garantire la sicurezza e validità dell'autenticità e la non duplicabilità delle informazioni che custodisce;
scritturare dei vincoli sugli strumenti finanziari digitali;
identificare le transazioni finanziarie, i soggetti coinvolti, il numero di strumenti finanziari detenuti da ogni soggetto;
consentire la circolazione degli strumenti finanziari digitali;
accedere alle informazioni.