Cos’è il 28° regime europeo? Analisi tecnica della nuova proposta UE: impatti su startup, mercati privati e tokenizzazione.
Il 28° regime europeo (28th regime EU) rappresenta una delle iniziative più rilevanti nel recente dibattito sul futuro del mercato unico. Non si tratta di una misura di semplificazione amministrativa, ma di un tentativo strutturale di intervenire sulla frammentazione giuridica che caratterizza l’Unione Europea.
Il 18 marzo 2026, la Commissione Europea ha formalizzato la proposta legislativa, segnando il passaggio da una fase di elaborazione teorica a un processo normativo concreto.
Come evidenziato nel Rapporto Letta, il tema non riguarda semplicemente la riduzione degli oneri burocratici, ma la capacità stessa dell’Unione di operare come un mercato unico anche sul piano giuridico, superando il mosaico di ordinamenti nazionali che oggi limita la scalabilità delle imprese europee.
Il 28° regime è concepito come un framework giuridico opzionale europeo che si affianca ai 27 ordinamenti nazionali.
Le imprese potrebbero scegliere di operare:
secondo il diritto nazionale
oppure adottando un sistema normativo europeo unico
Questo modello si differenzia dalle tradizionali forme di armonizzazione, in quanto non interviene su singole direttive, ma propone un regime autonomo e completo, applicabile lungo l’intero ciclo di vita aziendale.
L’obiettivo è creare un sistema coerente che regoli:
costituzione
governance
operatività
gestione delle controversie
Il punto di partenza della proposta è un dato strutturale.
Nonostante l’esistenza del mercato unico, il diritto resta fortemente frammentato. Un’impresa che opera in più Stati membri deve confrontarsi con regole differenti in materia societaria, contrattuale e regolatoria.
Questa frammentazione ha un impatto economico misurabile.
Secondo il Fondo Monetario Internazionale, le barriere interne al mercato europeo equivalgono a un costo implicito sui servizi superiore al 100%. Il mercato unico, nella pratica, non opera come tale.
Il 28° regime introduce un modello giuridico alternativo, non sostitutivo.
Si configura come un sistema parallelo che consente alle imprese di operare in più Paesi con un unico set di regole, riducendo la necessità di adattamenti locali.
La logica è quella di superare la duplicazione normativa:
oggi, ogni operazione cross-border richiede la replicazione di strutture legali e processi di compliance; nel nuovo modello, l’impresa potrebbe strutturarsi una sola volta e operare su scala europea.
Nella sua formulazione originaria, il 28° regime si inserisce nella visione di un “Codice europeo del diritto commerciale”.
Questa impostazione prevede la possibilità di includere diversi ambiti della vita aziendale, dalla costituzione fino alla gestione dell’insolvenza, con potenziali estensioni al diritto del lavoro e a profili fiscali .
Tale ampiezza riflette un approccio sistemico: non una riforma settoriale, ma un tentativo di costruire un’infrastruttura giuridica unificata.
L’evoluzione della proposta ha portato a un restringimento del campo di applicazione.
La Commissione Europea ha orientato il 28° regime verso startup, scale-up e PMI innovative, con l’obiettivo di facilitare la crescita e l’espansione cross-border .
Tra i principali elementi in discussione:
riduzione dei costi legali
semplificazione dell’accesso al mercato europeo
maggiore facilità nella mobilità transfrontaliera
Questo posizionamento rende il regime uno strumento di competitività, più che una riforma generalista.
Un elemento centrale della proposta è l’approccio digital-by-default.
La Commissione Europea sta valutando:
costituzione societaria in meno di 48 ore
gestione dell’intero lifecycle aziendale online
utilizzo di un registro europeo unico
integrazione con sistemi di identità digitale (eID)
Questa impostazione suggerisce una trasformazione più ampia: il diritto societario non come insieme di regole statiche, ma come infrastruttura operativa digitale .
Impatto sui mercati privati
L’impatto più significativo del 28° regime emerge nei mercati privati.
Oggi, strumenti finanziari, partecipazioni e veicoli di investimento sono vincolati a normative nazionali eterogenee, che ne limitano trasferibilità e standardizzazione.
Un framework uniforme potrebbe:
facilitare la standardizzazione degli strumenti
ridurre i costi di strutturazione
migliorare la trasferibilità cross-border
creare condizioni favorevoli per una maggiore liquidità
Il limite attuale non è tecnologico, ma giuridico.
Uno degli aspetti più controversi riguarda l’estensione del regime a materie come diritto del lavoro e fiscalità.
La Commissione Europea ha indicato la possibilità di includere tali ambiti per ridurre ulteriormente la complessità normativa .
Tuttavia, le posizioni degli stakeholder sono divergenti:
le imprese tendono a favorire un perimetro più limitato
le organizzazioni sindacali temono fenomeni di forum shopping e una riduzione delle tutele
Il bilanciamento tra armonizzazione e protezione rimane uno dei nodi centrali del processo legislativo.
Il 28° regime rappresenta un passaggio evolutivo nel diritto europeo.
Non si limita a semplificare, ma introduce un nuovo paradigma: la possibilità di operare all’interno di un sistema giuridico europeo coerente e scalabile.
Se implementato efficacemente, potrebbe incidere non solo sul diritto societario, ma sull’intera struttura dei mercati europei.
In particolare, potrebbe rappresentare il punto di convergenza tra:
diritto
tecnologia
infrastruttura di mercato
E, in questo senso, uno degli elementi chiave per l’evoluzione dei mercati privati europei.