Come funziona il registro distribuito secondo DL Fintech

Ne abbiamo già parlato nel nostro articolo dedicato al Decreto legge Fintech: finalmente anche l’Italia ha una normativa che regolamenta l’emissione...

Cos’è un registro distribuito?

Come si trasmettono i dati in un registro distribuito?

Registro distribuito: le regole secondo il DL fintech

Quali sono gli strumenti che possono essere iscritti nel registro?

Chi può detenere un registro?

Caratteristiche e finalità del registro

Questo significa che le informazioni nel registro distribuito possono essere aggiornate simultaneamente e in tempo reale da tutti i partecipanti alla rete, sebbene questa azione per sicurezza possa essere effettuata solo successivamente all’espressione del consenso unanime.

Ora possiamo scendere nel dettaglio e comprendere meglio le peculiarità del registro distribuito per la circolazione degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo quanto riportato nel DL Fintech.

azioni;

obbligazioni;

i titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata;

ulteriori titoli di debito;

le ricevute di deposito relative ad obbligazioni;

strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;

azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiano (OICR).

il responsabile di registro;

il gestore di un SS DLT, ovvero di un sistema di regolamento strumenti finanziari DLT;

il gestore di una TSS DLT, ovvero di un sistema di regolamento e negoziazione di strumenti finanziari DLT;

la Banca d'Italia;

il Ministero dell'economia e delle finanze;

ulteriori soggetti eventualmente individuati.

garantire la sicurezza e validità dell'autenticità e la non duplicabilità delle informazioni che custodisce;

scritturare dei vincoli sugli strumenti finanziari digitali;

identificare le transazioni finanziarie, i soggetti coinvolti, il numero di strumenti finanziari detenuti da ogni soggetto;

consentire la circolazione degli strumenti finanziari digitali;

accedere alle informazioni.