Ne abbiamo già parlato nel nostro articolo dedicato al Decreto legge Fintech: finalmente anche l’Italia ha una normativa che regolamenta l’emissione e la circolazione di strumenti finanziari dematerializzati.
Un passo importante che permette anche agli investitori e alle imprese italiane di cogliere nuove opportunità e allinearsi agli standard dei mercati mondiali.
Ciò che rimane ancora poco chiaro per molti è come funziona esattamente il registro distribuito, quali strumenti possono essere emessi e come viene regolamentata la sua sicurezza.
Oggi siamo qui per sciogliere ogni dubbio e parlarti di come funziona il registro distribuito per la circolazione degli strumenti digitali in Italia secondo quanto troviamo nel DL Fintech.
Cos’è un registro distribuito?
“Un registro distribuito, in inglese Distributed Ledger, è un database, quindi un archivio di informazioni, condiviso e sincronizzato”.
Questo è la definizione di registro distribuito riportata dalla banca d’Italia, ma cos’è quindi in pratica un registro distribuito?
Un registro distribuito è un archivio che non dipende da un’autorità centrale, ma che viene condiviso, attraverso delle copie, da tutti coloro che partecipano alla rete di condivisione delle informazioni.
Questo significa che le informazioni nel registro distribuito possono essere aggiornate simultaneamente e in tempo reale da tutti i partecipanti alla rete, sebbene questa azione per sicurezza possa essere effettuata solo successivamente all’espressione del consenso unanime.
Come si trasmettono i dati in un registro distribuito?
Il registro distribuito è uno dei pilastri della Distributed Ledger Technology (DLT), una tecnologia che sta emergendo come una delle soluzioni più innovative in vari settori: dalla finanza alla logistica.
La DLT permette che le informazioni contenute nell’archivio digitalizzato vengano conservate e condivise da ogni partecipante della rete (nodi) attraverso copie del registro delle informazioni, favorendo la condivisione decentralizzata dei dati.
Ma come è possibile?
I partecipanti, connessi tra loro attraverso una rete peer-to-peer (P2P), hanno la possibilità di aggiornare autonomamente la propria copia del registro inserendo nuove informazioni.
Tuttavia, affinché l’informazione venga registrata in tutte le altre copie, ogni nodo, quindi ogni partecipante, deve dare il proprio consenso per validare l’aggiornamento.
Una volta raggiunto il consenso, tutte le copie del registro sui vari nodi vengono aggiornate simultaneamente con la versione corretta delle informazioni.
Registro distribuito: le regole secondo il DL fintech
Abbiamo fatto queste precisazioni per capire meglio come funziona la tecnologia DLT.
Ora possiamo scendere nel dettaglio e comprendere meglio le peculiarità del registro distribuito per la circolazione degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo quanto riportato nel DL Fintech.
Quali sono gli strumenti che possono essere iscritti nel registro?
Secondo il DL fintech, ma prima ancora secondo il regolamento (UE) 2022/858, affinché sia possibile far circolare degli strumenti finanziari dematerializzati è importante che siano iscritti in un registro distribuito.
Gli strumenti che possono essere iscritti nel registro sono:
- azioni;
- obbligazioni;
- i titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata;
- ulteriori titoli di debito;
- le ricevute di deposito relative ad obbligazioni;
- strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiano (OICR).
Chi può detenere un registro?
Possono detenere il registro per la transazione degli strumenti finanziari digitali:
- il responsabile di registro;
- il gestore di un SS DLT, ovvero di un sistema di regolamento strumenti finanziari DLT;
- il gestore di una TSS DLT, ovvero di un sistema di regolamento e negoziazione di strumenti finanziari DLT;
- la Banca d’Italia;
- il Ministero dell’economia e delle finanze;
- ulteriori soggetti eventualmente individuati.
Caratteristiche e finalità del registro
Il registro viene istituito per:
- garantire la sicurezza e validità dell’autenticità e la non duplicabilità delle informazioni che custodisce;
- scritturare dei vincoli sugli strumenti finanziari digitali;
- identificare le transazioni finanziarie, i soggetti coinvolti, il numero di strumenti finanziari detenuti da ogni soggetto;
- consentire la circolazione degli strumenti finanziari digitali;
- accedere alle informazioni.
Per garantire l’immutabilità del registro, la Banca d’Italia e la Consob in qualità di enti di vigilanza hanno libero accesso alle informazioni contenute del registro.
Entrambe possono valutare la trasparenza e la correttezza delle informazioni contenute nei registri e proteggere così investitori, banche, depositari e altri attori rilevanti.