Regolamento T+1 in Europa: significato, scadenze 2026 e 2027, titoli interessati, eccezioni e nuovi requisiti per le allocazioni e le conferme.
Con il regolamento T+1, la data di regolamento prevista per le operazioni interessate non potrà superare il primo giorno lavorativo successivo alla negoziazione. Nell’Unione europea il passaggio si applicherà dall’11 ottobre 2027. Il 16 ottobre 2026 ESMA, l’autorità europea dei mercati finanziari, ha annunciato il completamento del quadro regolamentare che prepara la transizione.
La prima scadenza arriverà il 7 dicembre 2026, con nuovi requisiti per le allocazioni e le conferme. Le due date riguardano interventi collegati, ma con ambiti di applicazione diversi. Per capire quali titoli siano coinvolti bisogna quindi distinguere le regole sul termine di regolamento da quelle sulle comunicazioni che lo preparano.
Questa distinzione rende più concreto anche il cambiamento operativo. Una conferma può chiudere un’attività per chi la invia e aprire un lavoro di verifica e di reinserimento per chi la riceve. Accorciare il calendario riduce il tempo disponibile per assorbire quel lavoro intermedio.
Cos’è il regolamento T+1 e cosa cambia rispetto a T+2
Il regolamento completa lo scambio: l’acquirente riceve i titoli e il venditore riceve il pagamento. La lettera T indica il giorno della negoziazione; il numero che segue indica i giorni lavorativi successivi. Con T+2, la data prevista può essere il secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione. Con T+1 il limite diventa il primo. Si tratta di un termine espresso in giorni lavorativi, non di una finestra fissa di 24 ore.
In un esempio senza festività, un acquisto concluso di martedì avrà come termine previsto il mercoledì con T+1, anziché il giovedì con T+2. L’ordine di acquisto e il successivo scambio di titoli e di denaro restano momenti distinti. Il nostro approfondimento sul mercato secondario spiega il contesto in cui gli strumenti già emessi vengono scambiati tra gli investitori.
Secondo la Commissione europea, un intervallo più breve riduce il rischio di controparte e può ridurre il fabbisogno di garanzie durante il regolamento. Per ottenere questi benefici occorre però completare prima anche i passaggi che rendono possibile lo scambio.
Le stime sui margini e il confronto con gli Stati Uniti
Nel rapporto preparatorio del 2024, ESMA ha raccolto dati da 11 controparti centrali e ha simulato il passaggio a T+1 su posizioni storiche. Per le operazioni compensate considerate, le posizioni ancora aperte si ridurrebbero del 47%. Le simulazioni indicano una diminuzione del 42% dei margini richiesti: circa 2,4 miliardi di euro che le controparti centrali non richiederebbero quotidianamente. Sono garanzie potenzialmente realizzabili, non un risparmio annuale né un risultato già osservato nell’Unione europea.
L’esperienza statunitense offre un confronto, con una misura diversa. Dopo l’adozione di T+1 nel maggio 2024, DTCC ha rilevato che il fondo di garanzia della National Securities Clearing Corporation era in media pari a 9,8 miliardi di dollari, contro 12,8 miliardi di dollari nella media dei tre mesi precedenti: una riduzione del 23%. È un dato osservato nel mercato USA, non una stima dei margini europei né una previsione del loro andamento dal 2027.
Dall’annuncio ESMA alle norme sul regolamento dei titoli
La data del passaggio a T+1 era già stata fissata dal Regolamento (UE) 2025/2075, adottato l’8 ottobre 2025. Il suo articolo 1 modifica l’articolo 5, paragrafo 2, del CSDR, il Regolamento (UE) n. 909/2014 sui depositari centrali di titoli e sul regolamento delle operazioni. L’articolo 2 stabilisce l’applicazione dall’11 ottobre 2027. Il comunicato di ESMA del 16 ottobre 2026 annuncia dunque il completamento del quadro di preparazione a una riforma già adottata.
Sul piano operativo, interviene il Regolamento delegato (UE) 2026/1536, che modifica gli standard tecnici relativi alla disciplina del regolamento contenuti nel Regolamento delegato (UE) 2018/1229. Le linee guida ESMA aggiornate chiariscono come applicare i requisiti relativi alle procedure e ai messaggi scambiati tra imprese di investimento e clienti professionali. Le fonti hanno quindi ruoli diversi: il regolamento stabilisce la regola T+1, gli standard tecnici disciplinano le misure operative e le linee guida ne precisano l’applicazione.
Le scadenze del passaggio a T+1 in Europa
Il calendario distingue la preparazione del regolamento dal nuovo termine massimo previsto per il suo completamento.
Data
Disposizioni interessate
7 dicembre 2026
Nuovi requisiti sulle allocazioni e sulle conferme e linee guida ESMA aggiornate. Le comunicazioni diventano elettroniche, standardizzate e leggibili dai sistemi nel relativo perimetro.
11 ottobre 2027
Applicazione del termine T+1 alle operazioni individuate dall’articolo 5(2) del CSDR, come modificato dal Regolamento (UE) 2025/2075, con le relative eccezioni.
Quali strumenti e quali operazioni rientrano nelle nuove regole
L’elenco riportato nel report di ESMA riguarda i requisiti relativi alle comunicazioni. Non coincide automaticamente con quello delle operazioni soggette al termine T+1. ESMA lo chiarisce espressamente nei paragrafi 155 e 156: il perimetro delle linee guida non è stato modificato dalla riforma dell’articolo 5, paragrafo 2, del CSDR.
Regola
Ambito di applicazione
Allocazioni e conferme
Le linee guida richiamano i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di organismi di investimento collettivo e le quote di emissione. Il rapporto considerato è quello tra un’impresa di investimento e un cliente professionale nel perimetro di MiFID II.
Termine T+1
Operazioni su valori mobiliari eseguite nelle sedi di negoziazione dell’UE, con le esclusioni previste dall’articolo 5(2) CSDR.
Azioni, obbligazioni, titoli di Stato ed ETF
Tra gli strumenti interessati dal passaggio a T+1 rientrano azioni e obbligazioni, inclusi i titoli di Stato, quando l’operazione soddisfa i requisiti previsti dalla normativa. La quotazione dell’emittente, da sola, non è un criterio sufficiente: contano anche il titolo, la sede di esecuzione e il tipo di transazione.
Anche gli ETF scambiati sul mercato secondario sono interessati dalla transizione. Questo non impone automaticamente lo stesso termine a tutte le sottoscrizioni e a tutti i rimborsi di quote di fondi. Nella relazione preparatoria del 2024, ESMA distingue la regolamentazione degli scambi sul mercato secondario dai processi di creazione degli ETF e dalle operazioni del mercato primario.
Il mercato degli ETF aveva già una difficoltà misurabile: secondo i dati di reporting esaminati da ESMA, tra giugno 2023 e maggio 2024, il 17,32% delle istruzioni di settlement relative agli ETF nel SEE risultava in ritardo rispetto alla data prevista, in media, ogni mese. Il dato precede il T+1 europeo e riguarda le istruzioni, non una quota di investimenti persi o di operazioni mai completate. Spiega perché l’efficienza del processo è rilevante per questa categoria; non dimostra quale effetto avrà il nuovo termine.
Il nome dello strumento non risolve quindi ogni dubbio. Una vendita privata di partecipazioni e una compravendita di azioni eseguita in una sede di negoziazione possono ricadere in condizioni diverse. Per la stessa ragione, la presenza delle quote di fondi nell’elenco delle comunicazioni non è sufficiente a concludere che ogni operazione su tali quote debba essere regolata a T+1.
Le eccezioni al termine T+1
L’articolo 5, paragrafo 2, CSDR esclude dal termine alcune fattispecie precise: le transazioni negoziate privatamente ma eseguite su una sede di negoziazione; quelle eseguite bilateralmente e soltanto segnalate a una sede; la prima transazione relativa a valori mobiliari inizialmente registrati in forma contabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.
Sono escluse anche determinate operazioni di finanziamento tramite titoli: concessione o assunzione di titoli in prestito, buy-sell back o sell-buy back e operazioni di pronti contro termine, purché documentate come un’unica operazione composta da due operazioni collegate. L’esclusione riguarda queste fattispecie alle condizioni previste; non è un’esenzione generale per tutte le transazioni obbligazionarie.
Allocazioni, conferme e dati leggibili dai sistemi
Le allocazioni indicano come attribuire i titoli di un’operazione; le conferme riguardano l’allocazione e l’accettazione o il rifiuto dei termini. I nuovi requisiti riguardano lo scambio di tali informazioni prima del regolamento. Nel rapporto tra imprese di investimento e clienti professionali interessati, sono richiesti metodi elettronici standardizzati, dati leggibili dai sistemi e standard internazionali aperti per i messaggi e i dati di riferimento. Il regolamento delegato aggiorna anche le disposizioni relative alla clientela al dettaglio: le linee guida qui esaminate si concentrano invece sui rapporti con i clienti professionali.
Le linee guida ammettono anche le email e le interfacce grafiche, purché il contenuto consenta ai software di riconoscere ed estrarre i dati. La scelta del canale resta soggetta agli altri requisiti applicabili. Un’email non strutturata non diventa adeguata solo perché arriva subito.
Immaginiamo due comunicazioni relative alla stessa operazione. Nella prima, il destinatario deve cercare un importo nel testo e copiarlo nel proprio sistema. Nella seconda, quell’importo occupa un campo che il sistema riconosce e può acquisire. Entrambe le comunicazioni sono elettroniche; il lavoro lasciato al destinatario è diverso.
La leggibilità automatica resta distinta dall’esattezza. Un dato può essere acquisito correttamente dal software e contenere un importo sbagliato o una versione superata. L’automazione può ridurre la necessità di trascrizione, mentre i controlli sulla qualità delle informazioni mantengono il loro ruolo.
Quali impatti operativi comporta T+1
Anche il quadro generale mostra il lavoro necessario prima della transizione. Tra marzo 2023 e febbraio 2024, il 7,14% delle istruzioni di settlement nel SEE risultava in ritardo rispetto alla data prevista, in media mensile. Il dato sugli ETF citato sopra si basa su un periodo di osservazione diverso: le due percentuali non vanno interpretate come un confronto perfettamente omogeneo. Nessuna delle due misura i ritardi causati da T+1, che nell’UE si applicherà dal 2027.
Per gli operatori interessati, il cambiamento riguarda anche le dipendenze da clienti, intermediari e fornitori. ESMA invita a verificare la preparazione lungo l’intera catena e ad avviare i test quanto prima. Un sistema pronto può continuare ad attendere informazioni prodotte da un altro soggetto.
Una prova utile segue un’operazione fino al destinatario: verifica quali campi arrivano, quali vengono acquisiti e dove è ancora necessaria una rettifica. Se la correzione richiede una richiesta di chiarimento e una nuova risposta, il tempo necessario dipende anche dalla disponibilità dell’altra parte. Con una finestra più breve, quella dipendenza diventa più difficile da assorbire.
ESMA riconosce una scelta proporzionata ai volumi: un’interfaccia con inserimento manuale può essere appropriata per piccoli operatori o attività poco frequenti, se produce dati elaborabili automaticamente; per volumi elevati o transazioni frequenti, si attende una limitazione degli interventi manuali.
Questo consente di valutare l’automazione lungo l’intero percorso. Un singolo inserimento occasionale può essere sostenibile. La stessa attività, ripetuta da due organizzazioni a ogni transazione, comporta un costo ricorrente anche quando ciascuna utilizza un software.
Cosa insegna T+1 alla gestione del capitale
Le regole esaminate non introducono un obbligo generale di T+1 per tutte le società non quotate. Il collegamento con la gestione del capitale riguarda il lavoro necessario a mantenere utilizzabili le informazioni quando passano da un soggetto all’altro.
Immaginiamo una società che abbia aggiornato le partecipazioni e debba trasmettere i dati al consulente incaricato di redigere un prospetto. Nel sistema interno le posizioni sono aggiornate. Al consulente arrivano un riepilogo e un messaggio di rettifica, che deve essere riportata prima di procedere.
Per la società, l'aggiornamento e l'invio sono stati completati. Il consulente deve ancora individuare la versione da utilizzare, trasferire i valori e verificare che la rettifica sia stata recepita. Se questo passaggio si ripete a ogni variazione, il costo si applica anche quando entrambi utilizzano strumenti digitali.
Conservare il riferimento alla stessa operazione e rendere riconoscibile la versione aggiornata può ridurre il lavoro di ricostruzione. Restano distinti i controlli sui documenti e sulla validità giuridica dell’operazione: la possibilità di riutilizzare un dato non attesta né la causa né gli effetti.
Quando si misura il tempo risparmiato da un ufficio, va conteggiato anche il tempo lasciato a chi riceve le informazioni. Un’attività può risultare conclusa nel primo software e ricominciare, quasi identica, nel secondo.